STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
”FORUM DELLE CITTÀ DELL’ADRIATICO E DELLO IONIO”

Articolo 1 – Denominazione, scopo e sede

1. Il Forum delle Città dell’Adriatico e dello Ionio (di seguito Forum) è un’associazione volontaria, transnazionale, senza scopo di lucro disciplinata dal diritto italiano, tra città che appartengono ai territori della Macroregione Adriatico ‐ Ionica. All’Associazione possono aderire in qualità di membri sostenitori anche altri Enti ed organismi, pubblici e privati, che ne condividono i presupposti e le attività.

2. Il Forum ha lo scopo di:

• valorizzare il patrimonio culturale, l’identità storica e le peculiarità geografiche ed economiche presenti tra i popoli che si affacciano nel bacino Adriatico – Ionico e che da esso traggono le potenzialità e le sinergie per lo sviluppo e il progresso delle proprie comunità;
• fornire un concreto contributo alla realizzazione dell’integrazione europea e al suo allargamento, alla difesa dei diritti umani, allo sviluppo delle migliori condizioni di sicurezza e legalità, alla promozione delle pari opportunità tra uomini e donne;
• rafforzare la coesione territoriale tra le città che appartengono alla Macroregione Adriatico‐ Ionica;
• attivare iniziative di cooperazione transfrontaliera nella tutela e valorizzazione dell’ambiente e nei vari settori della vita sociale, economica e culturale;
• favorire l’incontro e lo scambio tra le varie componenti della società civile, con particolare attenzione ai giovani e alle scuole, alle associazioni sportive, di volontariato e del privato sociale, sostenendo la creazione di partnership, di reti solidali transfrontaliere e di ogni forma di partecipazione attiva alla vita del Forum e più in generale alla vitalità e coesione dei territori.

Il Forum può promuovere e aderire ad Associazioni, Reti e Organismi internazionali, aventi medesimi scopi.

3. Il Forum ha sede nella Città di Ancona. Potranno essere istituite altre sedi secondarie presso ogni Stato rientrante nell’area di riferimento.

Articolo 2 – Iscrizione, recesso, decadenza

1. Sono Soci Ordinari del Forum le Città firmatarie della Carta di Ancona del 30 aprile 1999 e i Comuni che dichiarano di aderire e di accettare il presente Statuto.

2. L’ammissione al Forum dei Comuni, nonché degli altri Enti, avviene a seguito di formale deliberazione del Consiglio Direttivo su richiesta del legale rappresentante, corredata da idonea deliberazione dell’organo competente. I Soci Sostenitori non sono ammessi nella composizione degli organi direttivi, possono partecipare alle riunioni di tali organi in qualità di osservatori e comunque senza il diritto di voto.

3. L’adesione s’intende a tempo indeterminato salvo recesso. Il recesso deve essere comunicato con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno all’Associazione entro il 31 ottobre e ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.

4. L’associato è tenuto annualmente al versamento della quota associativa nei termini e nei modi stabiliti dall’apposito regolamento.

5. Nel caso di mancato pagamento della quota di adesione per 2 anni consecutivi, la Segreteria Generale invierà apposito sollecito con comunicazione che il perdurare del mancato pagamento comporterà la perdita di alcuni diritti (possibilità di essere membro del Consiglio Direttivo, di essere Presidente, Vicepresidente) diventando una semplice città sostenitrice del FAIC.

6. I rappresentanti dell’ente che ha deliberato il recesso, o che sia stato dichiarato decaduto da socio, decadono dagli organi del Forum.

7. Alle sessioni plenarie dell’Assemblea, o ad altre specifiche iniziative, possono partecipare in qualità di osservatori, rappresentanti dei Fora delle Camere di Commercio e delle Università dell’Adriatico e dello Ionio, esponenti dei coordinamenti istituiti nell’ambito della Macroregione Adriatico Ionica e membri di enti locali sovracomunali così come qualificati dai rispettivi ordinamenti nazionali.

8. Ogni associato è responsabile delle obbligazioni assunte dall’Associazione nei limiti della quota versata salva la responsabilità delle persone che rappresentano l’associazione ex art. 36 ss. Cod. civ. italiano, nel caso che la stessa non venga riconosciuta quale persona giuridica ed iscritta nel registro delle persone giuridiche.

Articolo 3 – Compiti

1. Il Forum, per raggiungere le proprie finalità istituzionali e allo scopo di facilitare e sviluppare l’attività dei suoi Membri svolge i seguenti compiti:

• favorire l’integrazione economica, sociale, culturale e scientifica nell’ambito della Macroregione Adriatico ‐ Ionica, agevolandone i flussi transfrontalieri;
• creare un’immagine globale, coesa e comune all’interno e all’esterno dello spazio Adriatico – Ionico;
• assumere in sede di Unione Europea il ruolo di istanza di cooperazione transfrontaliera dei territori, delle città e della società civile nelle sue diverse articolazioni per una più efficiente ed efficace gestione delle risorse assegnate e degli interventi attuati.

2. In generale, esso potrà compiere tutte le operazioni che si potranno ricollegare a detti compiti e che saranno suscettibili di facilitarne la realizzazione. A questo scopo il Forum potrà promuovere:

a. lo sviluppo urbano, rurale e costiero;
b. lo sviluppo dello spirito imprenditoriale e delle piccole e medie imprese, del turismo e l’incentivazione di iniziative locali di sviluppo e occupazione;
c. l’integrazione del mercato del lavoro e dell’ inclusione sociale;
d. la condivisione di risorse umane e di strutture nel campo della ricerca, dello sviluppo tecnologico, dell’ istruzione, della cultura, della mobilità dei giovani, delle comunicazioni e della sanità;
e. la tutela dell’ambiente, l’efficienza energetica e l’uso di fonti di energia rinnovabili;
f. il miglioramento di reti e servizi nel campo dei trasporti, dell’informazione e della comunicazione, nonché dei sistemi di approvvigionamento idrico ed energetico;
g. la cooperazione in campo giuridico e amministrativo;
h. la cooperazione tra cittadini, associazioni di volontariato e del privato sociale e istituzioni;
i. la gestione e l’organizzazione di attività di comunicazione, di pubbliche relazioni, promozionali, nonché studi e progetti;
j. il ricorso, per la realizzazione delle finalità di cui sopra, a finanziamenti di qualsiasi natura e, in particolare, a quelli comunitari;
k. la collaborazione e la sinergia con i Fora delle Camere di Commercio e delle Università dell’Adriatico e dello Ionio, con il Segretariato Permanente per l’Iniziativa Adriatico Ionica e con ogni altro organismo transnazionale il cui scopo è quello di incrementare la coesione dei territori appartenenti allo spazio adriatico ionico.

Articolo 4 – Requisiti per l’elezione negli organi

1. Possono essere eletti negli organi dell’associazione il Sindaco o un suo delegato.

2. L’espletamento delle suddette cariche è a titolo gratuito e, pertanto, non compete alcuna remunerazione e/o indennità.

3. I componenti eletti negli organi del Forum rimangono in carica per l’intera durata del mandato ai sensi dell’art. 7 del presente Statuto, salvo dimissioni volontarie.

Articolo 5 – Organi

Sono organi dell’Associazione:

a. l’Assemblea
b. il Presidente
c. il Consiglio Direttivo
d. Il Segretario Generale
e. il Collegio dei revisori dei Conti

Articolo 6 – L’Assemblea

1. L’Assemblea è l’organismo di direzione del Forum, ne definisce gli indirizzi politici e programmatici, adotta a maggioranza assoluta dei presenti i Regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo e le modifiche dello Statuto, elegge il Presidente, il Vice Presidente, i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, approva il bilancio ed il rendiconto annuale. Per le modifiche dello Statuto necessita la presenza di almeno il 50% dei soci ordinari.

2. Ogni Socio Ordinario ha diritto a un voto e vi partecipa con il proprio rappresentante legale o suo delegato.

3. La convocazione dell’Assemblea è disposta dal Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo che ne determina l’ordine del giorno.

4. L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente e del bilancio di previsione dell’anno successivo.

5. L’Assemblea può costituire Commissioni permanenti con funzioni propositive, di approfondimento sui temi più strategici della propria attività istituzionale e Commissioni speciali a termine, con le medesime funzioni, su specifici obiettivi. La composizione delle Commissioni, lo specifico mandato attribuito saranno decisi dall’Assemblea all’atto della loro costituzione. Per ciascuna delle Commissioni sarà nominato un Presidente responsabile del loro funzionamento e garante nei confronti dell’assemblea delle attribuzioni dalla stessa affidate. Le Commissioni permanenti a termine, relazioneranno periodicamente al Consiglio Direttivo e, in occasione delle sessioni plenarie, all’Assemblea, in merito agli esiti delle proprie specifiche attività.

6. Ogni Socio Ordinario ha diritto a un voto esercitabile anche mediante delega apposta formalmente in calce all’avviso di convocazione. E’ ammesso anche il voto per corrispondenza. Per il funzionamento delle Commissioni valgono, in quanto applicabili, le norme statutarie che disciplinano le attività degli organi istituzionali. E’ possibile tenere l’assemblea ed esercitare il diritto di voto anche attraverso strumenti telematici a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In particolare è necessario che:

  • sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
  • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
  • vengano indicate nell’avviso di convocazione le modalità per partecipare alla riunione.

7. La convocazione dell’Assemblea dei Soci viene effettuata mediante posta elettronica, con l’accertamento dell’effettiva ricezione della comunicazione.

Articolo 7 – Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Forum ed è garante dello Statuto e dei Regolamenti. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

2. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e dà esecuzione alle deliberazioni di detti organi, tiene i rapporti con gli organismi europei ed internazionali preposti alle politiche ed agli strumenti finanziari per lo sviluppo della cooperazione, con particolare riguardo al Segretariato Permanente per l’Iniziativa Adriatico ‐ Ionica, Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (CCRE).

3. Il Presidente resta in carica per la durata di due anni e non può essere rieletto nella stessa carica per il biennio successivo. In ogni caso la carica di Presidente non può essere attribuita per due mandati consecutivi a un appartenente allo stesso Stato membro.

4. Il Presidente può delegare il Segretario Generale ad effettuare operazioni finanziarie proprie dell’Associazione tramite la Tesoreria.

Articolo 8 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, nel rispetto degli indirizzi politici e programmatici dell’Assemblea, assicura l’operatività permanente del Forum, assume tutte le decisioni riguardanti la realizzazione di progetti operativi per il raggiungimento degli scopi statutari e promuove il co‐finanziamento necessario alla realizzazione dei progetti e dei programmi.

2. Il Consiglio Direttivo, in particolare, delibera su:

a. l’ammissione di nuovi soci;
b. l’istituzione di sedi secondarie;
c. l’adesione ad organismi internazionali;
d. la nomina del Segretario Generale;
e. l’individuazione della Tesoreria.

3. Il Consiglio Direttivo, comunque, provvede a tutte le incombenze non espressamente attribuite agli altri organi.

4. Il Consiglio Direttivo resta in carica due anni ed è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da 13 componenti, tra i quali il Presidente uscente. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario Generale del Forum che cura gli adempimenti di cui al successivo art. 10.

5. Il Consiglio Direttivo può affidare ai propri membri incarichi e missioni particolari.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche tramite il sistema della videoconferenza o altro analogo mezzo ritenuto idoneo.

Articolo 9 – Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale ha cura degli aspetti funzionali e amministrativi dell’Associazione. In particolare, spetta al Segretario Generale la redazione, tenuta e conservazione dei verbali, del protocollo e dell’archivio. Predispone la bozza del bilancio di previsione e del rendiconto annuale da sottoporre agli organi competenti.

2. Il Segretario Generale dispone di una Segreteria che si occupa dell’organizzazione degli incontri periodici dell’Associazione, in collaborazione con la Città di volta in volta designata quale sede dell’evento, nonché delle attività amministrative e di coordinamento necessarie per garantire continuità e omogeneità di azione.

Articolo 10 – Tesoreria

Le disponibilità finanziare dell’Associazione debbono essere tenute e movimentate esclusivamente da un istituto di credito legalmente riconosciuto che avrà le funzioni di Tesoreria.

Articolo 11 – Revisore Unico

1. Al revisore unico compete di vigilare sull’osservanza delle norme legislative, statutarie e regolamentari,
con particolare riguardo alla regolarità contabile della gestione. In particolare, è tenuto a relazionare all’assemblea sul bilancio consuntivo dell’anno precedente e sul bilancio preventivo dell’anno in corso.

2. Oltre al Revisore unico è previsto un supplente; entrambi, eletti dall’Assemblea, durano in carica due
anni.

3. In caso di dimissioni o decadenza del revisore, il medesimo sarà sostituito automaticamente dal membro supplente. Il Consiglio Direttivo provvede, entro sei mesi, alla convocazione dell’Assemblea per eleggere il sostituto.

4. Al Revisore Unico spetta un compenso determinato dall’assemblea all’atto della nomina e il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute e regolarmente documentate.

Articolo 12 – Risorse finanziarie

1. Il Finanziamento del Forum è costituito:

a. dalla quota annuale degli aderenti (Soci ordinari e Soci Sostenitori) stabilita dal Consiglio Direttivo e calcolata sulla base del numero degli abitanti risultanti dall’ultimo censimento ufficiale per una quota parametrata al PIL nazionale;

b. dai contributi delle associazioni di comuni;
c. da finanziamenti pubblici;
d. da finanziamenti di organismi internazionali;
e. da contributi di istituzioni pubbliche e private;
f. da sponsor.

2. Le modalità di gestione delle risorse finanziarie verranno stabilite da apposito regolamento.

Articolo 13 – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Di norma entro i primi sei mesi e comunque in occasione dell’edizione annuale del Forum, il Consiglio sottoporrà all’Assemblea il bilancio consuntivo dell’anno precedente ed il bilancio preventivo relativo all’anno in corso.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione non possono essere distribuiti tra gli associati ma restano nel conto aperto presso la Tesoreria e devono essere impiegati esclusivamente per le finalità di cui all’art. 1.

Articolo 14 – Scioglimento

1. In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l’associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 15 – Clausola compromissoria

1.  Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal presidente del Consiglio dei Notai di Ancona.

Articolo 16 – Legge applicabile

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile italiano.

Note: testo contenente le modifiche approvate dall’Assemblea Plenaria del 16 dicembre 2021.

Qui è possbile scaricare la versione in Greco.

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